+39 02 58 31 08 50 info@cmplex.it

In occasione del Earth Day (22.04.2024) vogliamo affrontare un argomento che risulta quantomai interessante: Greenwashing – l’ambientalismo di facciata

L’espressione greenwashing (letteralmente “lavaggio verde”) ha una valenza negativa consistendo nel c.d. ambientalismo di facciata: ci si riferisce, in altri termini, a tutte quelle strategie di marketing o commerciali attuate da società, enti o imprese che tendono a mostrare comportamenti virtuosi per presentare le proprie attività ecosostenibili, ma celano ai consumatori il loro reale impatto ambientale negativo.

Contesto normativo e la tutela del consumatore

Il contesto normativo europeo attuale con direttive come la “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”, la “Empowering Consumers for the Green Transition” e la “Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)”, è fortemente orientato ad accompagnare le imprese verso una maggiore responsabilità ambientale e sociale.

In particolare la Direttiva UE n. 825 del 28 febbraio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 interviene direttamente a modificare la Direttiva 83/2011 sui diritti dei consumatori e la Direttiva 29/2005 sulle pratiche commerciali sleali, con la finalità di tutela dei consumatori da pratiche commerciali ingannevoli, ed introduce proprio il divieto di pratiche di greenwashing al fine di permettere una effettiva transizione sostenibile.

 Senza la pretesa di essere esaustivi, ma con una sintesi per punti da attenzionare, la Direttiva integra l’elenco delle pratiche commerciali vietate, inserendo le seguenti strategie di marketing:

  • l’utilizzo di un marchio di sostenibilità non fondato su un sistema di certificazione o non regolamentato da autorità pubbliche;
  • l’affermazione di un’asserzione ambientale di cui l’impresa non sia in grado di dimostrarne la provenienza, o concernente l’intero prodotto o l’attività se invece riguarda solo un determinato ambito;
  • il sostenere che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in base a una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • la presentazione come tratto distintivo dell’impresa del possesso di requisiti imposti che invece la legge impone per tutti i prodotti o servizi appartenenti a una data categoria.

Sono vietate anche le comunicazioni infondate sulla durata o sulla riparabilità o meno di un prodotto.

È parimenti vietato, nell’etichettatura dei prodotti, l’uso di indicazioni ambientali generiche (come “green”, “rispettoso dell’ambiente”, “ecologico”, o simili), prive di alcuna prova.

La Direttiva è entrata in vigore il 25 marzo 2024 ovvero il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere recepita dagli stati membri nel proprio ordinamento interno entro il 27 marzo 2026.

Trasparenza e responsabilità

In conclusione, è evidente come i concetti chiave che l’Unione Europea vuole rafforzare sono la trasparenza e la responsabilità, che ove realmente attuati attraverso effettivi comportamenti virtuosi si traducono in maggiore competitività e reputazione aziendale.

Siamo quindi nell’ambito ESG Environmental (ambiente), Social (società) e Governance, non di facciata ma effettivo, dove una consulenza legale mirata all’Imprenditore si traduce per quest’ultimo, nel medio e lungo termine, in una maggiore reputazione aziendale e penetrazione nel mercato di riferimento con effetti anche di incremento del proprio fatturato.