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Il Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 2615/24,  ha accolto la domanda della Fondazione Enasarco, che a seguito di un accertamento ispettivo, ha richiesto la riscossione dei contributi ad una società che nella vendita on line dei propri prodotti si è avvalsa della collaborazione stabile di alcuni Influencer.

Il 2024 può essere segnato come l’anno in cui il mondo del diritto si è finalmente accorto del “fenomeno Influencer”, settore sotto un profilo economico non  irrilevante, ma che da un punto di vista della regolamentazione è stato  per anni  selvaggio, ovvero privo di regole.

Si è partiti il  10 gennaio 2024, con il comunicato stampa dell’AGCOM (https://www.agcom.it/documents/10179/32882112/Comunicato+stampa+10-01-2024/2d44dede-71b2-441f-9654-817833c4b0fe?version=1.0), che annunciava l’approvazione, di alcune Linee Guida (https://www.agcom.it/documents/10179/32926720/Allegato%2B16-1-2024/2e637eaf-dec5-4ded-ab19bcf99904163d%3Fversion%3D1.0&ved=2ahUKEwi2qqrdya2GAxXki_0HHe6fDqMQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3Nwm4ZPEQ6Dqj02XItSOUO) in parallelo temporalmente all’oramai noto caso Ferragni ( “Pandoro Pink Christmas”).

Le Linee Guida riguardano, in particolare, misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti, con un particolare focus in tema di trasparenza pubblicitaria.

Nel Comunicato dell’AGCOM è presente una prima qualificazione di questa categoria di lavoratori definiti “soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media”.

La sentenza romana definisce il web ed i social network, “un nuovo e ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer”, e quest’ultimi in presenza di indizi idonei a dimostrare gli elementi della stabilità e della continuità previsti dagli articoli 1742 e e seguenti del Codice civile – vengono inquadrati, anche in questo caso per la prima volta, dal Giudice del lavoro  nell’ambito della categoria degli agenti di commercio.

La decisione riguarda alcuni influencer impegnati a promuovere  prodotti di  un’azienda sulle loro pagine social media e siti web, con segnalazione nella loro pagine di un codice personalizzato associato all’influencer, che garantiva loro in base agli accordi con la società produttrice del bene venduto ed in caso di buon fine della vendita, uno specifico compenso.

Il Tribunale ha ritenuto che la promozione, avvenisse non più in maniera “tradizionale”, ma con le nuove tecnologie e, con una ragionamento per analogia interessante e originale, ha individuato la presenza di una zona determinata di operatività – prevista dall’articolo 1742 per il contratto di agenzia – nella comunità dei follower dell’influencer.

Ha poi richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 20453 del 2 agosto 2018), secondo cui “la prestazione dell’agente può comunque consistere in atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti per conto del preponente”.

Questa pronuncia appare innovativa e molto utile per l’inquadramento sistematico operato, e appare interessante perché evidenzia il necessario confronto tra il mondo del diritto ed  il mondo delle tecnologie, ove il primo ha anche la finalità meta-giuridica di far acquisire alla società e a tutti gli individui maggiore consapevolezza rispetto ai nuovi fenomeni  che la realtà presenta.